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Sez. 1, Sentenza n. 13029 del 07/07/1989 Ud. (dep. 02/10/1989) Rv. 182181 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PSICOPATIA - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182181-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PSICOPATIA - RILEVANZA - LIMITI.*

Il principio secondo il quale la personalità psicopatica non integra gli estremi per il riconoscimento del vizio parziale di mente è suscettibile di eccezione nell'ipotesi in cui il soggetto presenti una gravità della psicopatia tale da determinare un vero e proprio stato patologico, che provochi uno squilibrio mentale a causa dell'intensità delle deviazioni caratteriali che impediscono ogni possibile compensazione. È però necessario accertare in concreto se ed in quale misura, la anomalia possa, avendo presente le modalità del fatto e dei suoi rapporti con l'"infermità", essere assimilata, quanto agli effetti, alla malattia mentale vera e propria. (V mass n 176339; (V mass n 175175; (V mass n 173703; (V mass n 168130; (V mass n 166364; (V mass n 161312; (V mass n 155522; (V mass n 155022, ed ivi cit.; (Conf mass n 174635).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)