Sez. 5, Sentenza n. 18 del 20/10/1983 Ud. (dep. 04/01/1984) Rv. 161985 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - SENTENZA IRREVOCABILE PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO O DEL P.M. - ASSOLUZIONE PER QUALSIASI CAUSA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - SENTENZA IRREVOCABILE PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO O DEL P.M. - ASSOLUZIONE PER QUALSIASI CAUSA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
La parte civile ha diritto di ricorrere autonomamente per Cassazione, sia quando la sentenza sia divenuta irrevocabile agli effetti penali per mancata impugnazione da parte dell'imputato o del pubblico ministero e sia quando nel merito il giudizio venga definito mediante pronunzia di assoluzione per qualsiasi causa. La parte civile infatti ha interesse ad ottenere un Sindacato di legittimità nei confronti di una pronuncia che, escludendo la illiceità penale del fatto, preclude la risarcibilità dei danni non patrimoniali. (V mass n 900039; (Conf mass n 156905).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)