Sez. L, Sentenza n. 697 del 27/01/1988 (Rv. 457141 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - CESSIONE - OBBLIGO DELL'IMPRESA CESSIONARIA DI MANTENERE IN SERVIZIO IL PERSONALE DELL'IMPRESA CEDENTE CON LA CONSERVAZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 1054 DEL 1960 - PORTATA - ACCORDI STIPULATI PREVENTIVAMENTE FRA TUTTE LE PARTI INTERESSATE IN ORDINE ALLA SISTEMAZIONE DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - CESSIONE - OBBLIGO DELL'IMPRESA CESSIONARIA DI MANTENERE IN SERVIZIO IL PERSONALE DELL'IMPRESA CEDENTE CON LA CONSERVAZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 1054 DEL 1960 - PORTATA - ACCORDI STIPULATI PREVENTIVAMENTE FRA TUTTE LE PARTI INTERESSATE IN ORDINE ALLA SISTEMAZIONE DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 5 della legge 22 settembre 1960 n. 1054 (sulla estensione delle norme contenute nel R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 al personale degli autoservizi extraurbani), che impone alla impresa cessionaria di mantenere in servizio il personale della impresa cedente con la conservazione dei diritti acquisiti, non è riferibile agli accordi che vengono stipulati preventivamente fra tutte le parti interessate in ordine alla sistemazione dei lavoratori provenienti dall'impresa divenuta inattiva e che possono prevedere, in alternativa all'esonero degli agenti nelle qualifiche in cui risultino in eccedenza, l'assegnazione degli stessi ad altre qualifiche immediatamente inferiori. (V 5868/87, mass n 454263; (V 4714/79, mass n 401275).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)