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Sez. L, Sentenza n. 5868 del 04/07/1987 (Rv. 454263 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE IMPIEGATI ED AGENTI - ASSUNZIONE - CESSIONE DI AUTOSERVIZI DI LINEA - OBBLIGO DELL'IMPRESA CESSIONARIA DI MANTENERE IN SERVIZIO IL PERSONALE DELL'IMPRESA CEDENTE - ACCORDI TRA LE PARTI INTERESSATE - DEROGABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454263-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE IMPIEGATI ED AGENTI - ASSUNZIONE - CESSIONE DI AUTOSERVIZI DI LINEA - OBBLIGO DELL'IMPRESA CESSIONARIA DI MANTENERE IN SERVIZIO IL PERSONALE DELL'IMPRESA CEDENTE - ACCORDI TRA LE PARTI INTERESSATE - DEROGABILITÀ.*

L'Obbligo imposto dall'art. 5 della legge 22 settembre 1960 n. 1054, all'impresa cessionaria di autoservizi di linea, di mantenere in servizio il personale dell'impresa cedente, con la conservazione dei diritti acquisiti, riguarda solo l'impresa, cui preclude ogni possibilità di incidere unilateralmente sulla posizione del personale, una volta che le sia stato trasferito il servizio, ma non riguarda invece gli accordi che vengano stipulati preventivamente fra tutte le parti interessate, in ordine alla sistemazione dei lavoratori provenienti dall'impresa divenuta inattiva, e che possono prevedere anche l'assunzione ex novo degli stessi lavoratori. (fattispecie relativa all'accordo stipulato, anche con la partecipazione del Sindacato, nel luglio 1969, tra la curatela, del fallimento della soc. Asita e la soc. Int, già intestataria delle concessioni di autolinee, della cedente, in via precaria e di emergenza, ai sensi dell'art. 23 legge n. 1822 del 1939). (V 262/84, mass n 432524; (V 5805/81, mass n 416517; (V 4714/79, mass n 401275).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)