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Sez. L, Sentenza n. 4714 del 29/08/1979 (Rv. 401275 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - CESSIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA CEDENTE DA PARTE DEL CESSIONARIO - CONVENZIONI DIVERSE TRA TUTTE LE PARTI INTERESSATE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401275-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - CESSIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA CEDENTE DA PARTE DEL CESSIONARIO - CONVENZIONI DIVERSE TRA TUTTE LE PARTI INTERESSATE - LEGITTIMITA.*

L'Obbligo imposto dall'art 5 della legge 22 settembre 1960 n 1054 all'impresa cessionaria di mantenere in servizio il personale della impresa cedente con la conservazione dei diritti acquisiti, riguarda soltanto l'impresa, cui preclude ogni possibilita di incidere unilateralmente sulla posizione del personale, una volta che le sia stato trasferito il servizio, ma non riguarda invece gli accordi che vengano stipulati preventivamente fra tutte le parti interessate in ordine alla sistemazione dei lavoratori provenienti dall'impresa o dal settore d'impresa divenuti inattivi, e che possono prevedere, in alternativa all'esonero degli agenti nelle qualifiche in cui risultino in eccedenza, l'assegnazione degli stessi ad altre qualifiche immediatamente inferiori. (V 3080/77, mass n 386644; (V 2255/77, mass n 385974).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)