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Sez. L, Sentenza n. 4301 del 25/09/1978 (Rv. 393961 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - FIGLI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE AI FIGLI VIVENTI A CARICO ED INABILI AL LAVORO - CONDIZIONI - INIDONEITA AD UN LAVORO PROFICUO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393961-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - FIGLI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE AI FIGLI VIVENTI A CARICO ED INABILI AL LAVORO - CONDIZIONI - INIDONEITA AD UN LAVORO PROFICUO - NOZIONE.*

Per l'applicazione dell'art 39 del DPR 26 aprile 1957, n 818 - il quale richiede, per il riconoscimento del diritto a pensione di reversibilita ai figli viventi a carico ed inabili al lavoro, che questi si trovino per grave infermita fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro - occorre accertare che il soggetto non sia in grado di applicarsi ad un lavoro contrassegnato dalla proficuita: non puo aversi proficua attivita lavorativa quando questa sia svolta in condizioni del tutto particolari, o in maniera usurante, ovvero sia del tutto marginale e non utile a produrre un guadagno che assicuri il soddisfacimento delle fondamentali e primarie esigenze di vita del soggetto. (V 2111/71, mass n 352828).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)