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Sez. L, Sentenza n. 4159 del 21/02/2011 (Rv. 615998 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - Collegio arbitrale di disciplina previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 - Natura rituale dell'arbitrato - Conseguenze - Impugnabilità del lodo ex art. 828, cod. proc. civ. - Proposizione al tribunale anziché alla corte d'appello - Principio della cosiddetta "translatio iudicii" - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità della impugnazione.
Stato
decisa il 2011-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615998-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di arbitrato nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale emesso dal consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 29 del 1993, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta "translatio iudicii", e l'impugnazione è inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)