Sez. 3, Sentenza n. 139 del 14/01/1989 (Rv. 461375 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA IN PRIMO GRADO - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA ANCHE DA PARTE DEL GIUDICE DINANZI AL QUALE SIA STATA RIASSUNTA LA CAUSA - REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - PROPONIBILITÀ - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA IN PRIMO GRADO - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA ANCHE DA PARTE DEL GIUDICE DINANZI AL QUALE SIA STATA RIASSUNTA LA CAUSA - REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - PROPONIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Qualora, in rispondenza ad una declinatoria di Competenza per ragioni di materia (nella specie in ordine ad una domanda di risoluzione di affitto a coltivatore non diretto suscettibile di proroga quindicennale), altro giudice di primo grado, davanti a cui sia stata riassunta la causa, provveda nel merito senza sollevare conflitto e richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza ex art. 45 cod. proc. civ., tale richiesta può e deve essere formulata dal giudice di appello per denunciare il conflitto reale negativo di Competenza erroneamente non segnalato dal giudice di primo grado. (V 3773/84, mass n 435746; (V 5551/81, mass n 416274).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)