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Sez. 3, Sentenza n. 3773 del 27/06/1984 (Rv. 435746 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA IN PRIMO GRADO - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA ANCHE DA PARTE DEL GIUDICE DINANZI AL QUALE SIA STATA RIASSUNTA LA CAUSA - REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435746-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA IN PRIMO GRADO - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA ANCHE DA PARTE DEL GIUDICE DINANZI AL QUALE SIA STATA RIASSUNTA LA CAUSA - REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - PROPONIBILITÀ.*

Quando, in rispondenza ad una declinatoria di Competenza (nella specie in ordine ad una domanda di risoluzione di affitto agrario), altro giudice di primo grado, davanti a cui sia riassunta la causa, ritenga la propria incompetenza pronunciando la relativa declaratoria anziché richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza ex art. 45 cod. proc. civ., tale richiesta - ove non sia stato proposto regolamento dalle parti - può e deve essere formulata dal giudice di appello per denunciare quel conflitto reale negativo di Competenza erroneamente non segnalato dal giudice di primo grado. (V 2544/78, mass n 391888; (V 3459/59; (V 200/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)