Sez. 3, Sentenza n. 5551 del 22/10/1981 (Rv. 416274 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE (DELLA RIASSUNZIONE) CONFORME, SULLA QUESTIONE DELLA COMPETENZA, CON LA PRONUNCIA DEL GIUDICE ORIGINARIAMENTE ADITO - PROPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE (DELLA RIASSUNZIONE) CONFORME, SULLA QUESTIONE DELLA COMPETENZA, CON LA PRONUNCIA DEL GIUDICE ORIGINARIAMENTE ADITO - PROPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
La richiesta d'ufficio di regolamento di Competenza, secondo la previsione dell'art. 45 cod. proc. civ., postula che il giudice adito dichiari la propria incompetenza per ragioni di materia o di territorio inderogabili, e che il giudice, davanti al quale la causa venga riassunta, si ritenga a sua volta incompetente.Pertanto, in Sede di appello avverso la sentenza resa dal secondo giudice, il potere-dovere di richiedere d'ufficio il regolamento sussiste quando il giudice della riassunzione, anziché denunciare il conflitto, abbia a sua volta reso declaratoria d'incompetenza, ma non anche nel diverso caso in cui il medesimo giudice (della riassunzione) abbia concordato con il giudice "a quo" in ordine alla Competenza. In tale seconda situazione, il giudice d'appello può esprimere il suo diverso avviso sulla Competenza solo esercitando il potere di riforma della sentenza impugnata. (V. 3324/79, mass. N. 399721).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)