Sez. 1, Sentenza n. 23799 del 08/11/2006 (Rv. 594604 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedure esecutive individuale e concorsuale riguardanti il medesimo debitore - Distinzione - Conseguenze - Competenza territoriale della corte di appello adìta per il ritardo di entrambe - Determinazione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel caso in cui il curatore del fallimento, che automaticamente subentra al creditore istante nell'esecuzione individuale pendente alla data della dichiarazione del fallimento, decida di procedere all'esecuzione in sede concorsuale, abbandonando l'esecuzione individuale, i due procedimenti esecutivi - individuale e concorsuale - restano diversi e distinti, onde correttamente la corte di appello, adìta ai sensi della legge n. 89 del 2001 per l'equa riparazione del danno derivante dal ritardo dei predetti procedimenti, si dichiara territorialmente incompetente con riferimento a quello dei due che, in considerazione della sede del giudice procedente, non rientri nella sua competenza ai sensi dell'art. 3 legge cit.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)