Sez. U, Sentenza n. 1313 del 03/02/1993 (Rv. 480645 - 01)
Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere | Provvedimento di rigetto o di accoglimento del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione - Esclusione - Limiti.
Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere
Il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. - di per sè non suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, al pari di quello di accoglimento, per il suo carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame della questione di merito - diviene impugnabile per mezzo di tale straordinario rimedio limitatamente alla pronunzia, in esso eventualmente contenuta, circa le spese processuali, poiché assume, con riguardo alle relative statuizioni, natura di provvedimento definitivo e decisorio su posizioni di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)