diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10353 del 02/10/1995 (Rv. 494149 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Disciplina anteriore alla riforma operata dalla legge n. 353 del 1990 - Accoglimento dell'istanza di misure d'urgenza - Condanna alle spese del procedimento - Esclusione - Provvedimento di rigetto di detta istanza - Condanna alle spese - Necessità - Impugnazione - Ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494149-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

Il pretore, adito ai sensi dell'art.700 cod.proc.civ. nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n.353, non deve provvedere sulle spese del procedimento, in caso di accoglimento dell'istanza di misure d'urgenza, alla luce della provvisorietà della relativa pronuncia, la quale ha efficacia subordinata all'instaurazione del giudizio di merito, ed inoltre è destinata ad essere superata od assorbita dall'esito dello stesso, mentre deve statuire su tali spese, in applicazione analogica degli art.91 e segg. cod.proc.civ., quando respinga detta istanza, così spogliandosi del processo. Questa pronuncia sulle spese, al pari della omissione della pronuncia medesima, si sottrae ad appello, inserendosi in un atto non riconducibile nelle previsioni dell'art.339 cod.proc.civ., ma è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art.111 della Costituzione, avendo natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)