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Sez. 1, Sentenza n. 18323 del 30/08/2007 (Rv. 600212 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Proposizione riferita a scrittura privata - Presupposti - Avvenuto riconoscimento volontario della sottoscrizione della stessa o configurabilità della stessa come legalmente riconosciuta - Necessità - Fattispecie relativa ad inammissibilità della querela di falso in caso di scrittura privata non sottoscritta.
Stato
decisa il 2007-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600212-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

La querela di falso postula - nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata - che quest'ultima sia stata riconosciuta (volontariamente dal suo autore o che debba considerarsi legalmente come tale) e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 cod. civ. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento, ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolge sia stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata correttamente esclusa l'ammissibilità della querela di falso sul presupposto che le fatture impugnate con tale rimedio non risultavano sottoscritte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)