Sez. 1, Sentenza n. 3644 del 09/08/1977 (Rv. 387275 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZE PREFETTIZIE - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DELEGA AD UN FUNZIONARIO NEI GIUDIZI DINANZI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - RILASCIO AD OPERA DEL PREFETTO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZE PREFETTIZIE - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DELEGA AD UN FUNZIONARIO NEI GIUDIZI DINANZI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - RILASCIO AD OPERA DEL PREFETTO.*
L'opposizione contro le ordinanze prefettizie nel caso di infrazione alle norme sulla circolazione stradale debbono essere proposte nei confronti del prefetto e non del ministro dell'interno nei cui riguardi lo stesso prefetto gode, per quanto attiene alla emanazione delle suddette ordinanze, della piu ampia autonomia, agendo come organo sottratto ad ogni potere gerarchico. Da cio consegue che la eventuale delega ad essere rappresentato da un proprio funzionario nei giudizi davanti al pretore o al conciliatore, ai sensi dell'art 3 RD n 1611 del 1933, dev'essere rilasciata dal prefetto e non dal ministro dell'interno. (V 3497/74, mass n 372012).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 3, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)