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Sez. 1, Sentenza n. 9096 del 06/06/2003 (Rv. 564010 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Indennità - Determinazione - Criteri - Accertamenti del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564010-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

Nel caso di espropriazione parziale di un fondo, l'indennità prevista dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 deve coprire tutti i danni conseguenti all'esproprio, tra cui l'eventuale deprezzamento subito, a seguito del procedimento ablativo, dalle parti residue del suolo. Il relativo accertamento, comportando indagini e valutazioni di fatto, è rimesso al giudice del merito, il cui apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimità sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)