Sez. 5 - , Sentenza n. 6921 del 17/03/2017 (Rv. 643596 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Assenza di dichiarazione annuale in presenza di quelle periodiche - Diritto alla detrazione – Condizioni – Prova della sussistenza dei requisiti sostanziali – Onere probatorio in capo al contribuente – Sussistenza – Ricorso alla procedura automatizzata – Legittimità – Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di IVA, ove la sua eccedenza risulti dalle liquidazioni periodiche, ma sia stata omessa la dichiarazione annuale, il contribuente, per portarla in detrazione, deve provarne, anche esibendo i registri IVA e le relative liquidazioni, le fatture ed ogni altra documentazione ritenuta utile, i requisiti sostanziali, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, parimenti debitore dell'IVA agli stessi attinente, e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili, rivelandosi, altresì, tale situazione compatibile con il ricorso alla procedura automatizzata, atteso che l’assenza della dichiarazione annuale rappresenta una notizia che rileva come dato storico e fattuale e consente l'avvio di tale procedura, dovendo il fisco provvedere, in sede di controllo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate, o meno, e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)