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Sez. 5, Sentenza n. 24712 del 23/04/2002 Ud. (dep. 26/06/2002) Rv. 222299 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI ATTENUANTI | Attenuante della collaborazione prevista dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 - Concorso con l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309 del 1990 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222299-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI ATTENUANTI

La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 può concorrere con quella di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309 del 1990, in quanto, pur presupponendo entrambe che la condotta del dissociato debba essere diretta ad evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, la seconda fattispecie prevede un'ipotesi specifica, applicabile solo in relazione all'azione di contrasto al traffico di stupefacenti, consistente nell'aver aiutato la competente autorità a sottrarre rilevanti risorse necessarie ai complici per la commissione del reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 63, Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)