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Sez. 5, Sentenza n. 26637 del 28/04/2004 Ud. (dep. 14/06/2004) Rv. 229871 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203, del 1991 - Concorso con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d. P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229871-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE

La circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Ne deriva che essa non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, la quale si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti; entrambe le circostanze, infatti, costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento postdelittuoso, che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)