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Sez. L, Sentenza n. 1678 del 12/03/1984 (Rv. 433739 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - RICHIESTA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO CON IL GODIMENTO DEI PREDETTI BENEFICI - DICHIARAZIONE DI DIMISSIONI - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI EX ART. 12 DEL REGOLAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA - PENSIONE INTEGRATIVA - CONDIZIONI - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433739-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - RICHIESTA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO CON IL GODIMENTO DEI PREDETTI BENEFICI - DICHIARAZIONE DI DIMISSIONI - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI EX ART. 12 DEL REGOLAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA - PENSIONE INTEGRATIVA - CONDIZIONI - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La richiesta di collocamento a riposo anticipato con il godimento dei benefici combattentistici non è altro che una dichiarazione di dimissioni accompagnata dalla domanda di fruire dei benefici stessi e, pertanto, produce gli stessi effetti che l'art. 12 del regolamento di quiescenza e previdenza del personale della cassa di risparmio di Venezia attribuisce alla risoluzione del rapporto per volontà (espressa o tacita) del dipendente, ai fini del diritto del medesimo, dopo il compimento del trentesimo anno di servizio utile, alla pensione integrativa prevista da detta disposizione. Tale pensione, peraltro, configura un trattamento aggiuntivo assimilabile alle forme di previdenza menzionate dall'art. 2120 cod. civ. e connesso all'effettivo servizio, con la conseguenza che la cosiddetta anzianità convenzionale concessa agli ex combattenti ed assimilati non è computabile ai fini del raggiungimento del detto trentennio di servizio. (V 201/84, mass n 432460; (V 5188/83, mass n 430052, sulla prima parte; (V 201/84, mass n 432461; (V 5188/83, mass n 430053, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 4, Legge 14/08/1974 num. 355 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)