Sez. L, Sentenza n. 5188 del 28/07/1983 (Rv. 430053 - 01)
IMPIEGO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIMISSIONI - RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE DEL DIRITTO A PENSIONE INTEGRATIVA IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE ABBIANO RAGGIUNTO UN'ANZIANITÀ MINIMA DI SERVIZIO - ESTENSIONE AI DIPENDENTI CHE ABBIANO RAGGIUNTO TALE ANZIANITÀ IN FORZA DEI BENEFICI COMBATTENTISTICI - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPIEGO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIMISSIONI - RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE DEL DIRITTO A PENSIONE INTEGRATIVA IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE ABBIANO RAGGIUNTO UN'ANZIANITÀ MINIMA DI SERVIZIO - ESTENSIONE AI DIPENDENTI CHE ABBIANO RAGGIUNTO TALE ANZIANITÀ IN FORZA DEI BENEFICI COMBATTENTISTICI - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora un patto del contratto collettivo, od una disposizione del regolamento aziendale (nella specie, art. 13 del regolamento del 7 marzo 1975 per i dipendenti della cassa di risparmio di Trento e rovereto), riconosca il diritto a pensione integrativa a carico di fondo speciale anche retroattivamente, in favore dei dipendenti il cui rapporto sia cessato per dimissioni, sempreché abbiano compiuto un determinato numero di anni di servizio "effettivo", la possibilità di conseguire tale pensione integrativa, da parte di dipendenti già collocati a riposo anticipato in forza dei cosiddetti benefici combattentistici, deve essere esclusa quando il raggiungimento della suddetta anzianità minima di servizio derivi soltanto dal computo dell'anzianità fittizia utile per quei benefici combattentistici, e, quindi, di un'anzianità non ricollegabile ad effettiva prestazione di attività lavorativa. (V 1275/81, mass n 411861).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)