Sez. 1, Sentenza n. 5853 del 22/12/2006 Cc. (dep. 13/02/2007) Rv. 235741 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto di seconda applicazione di una misura alternativa alla detenzione - Misure diverse - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, la disposizione di cui all'art. 58 quater, comma settimo bis, introdotto dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005, che vieta la plurima concessione delle misure alternative nei confronti del condannato cui sia stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve essere interpretata nel senso che il divieto non opera nell'ipotesi in cui l'istanza si riferisca ad una misura alternativa diversa da quella in precedenza applicata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)