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Sez. 1, Sentenza n. 4688 del 10/01/2007 Cc. (dep. 06/02/2007) Rv. 236621 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto di seconda applicazione di una misura alternativa anche di specie diversa ai condannati recidiva qualificati - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236621-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di plurima concessione di benefici al condannato cui sia stata applicata con il titolo in esecuzione la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. (art. 58 quater, comma settimo bis, L. 26 luglio 1975 n. 354, mod. dall'art. 7, comma settimo, L. 5 dicembre 2005 n. 251) e che abbia già in passato usufruito di altra diversa misura, non opera automaticamente, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire di un differente beneficio richiesto. (Fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza di Bolzano aveva respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate dal condannato, cui era stata applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in base all'esclusivo rilievo dell'esito negativo di un precedente affidamento in prova al servizio sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)