Sez. 6, Sentenza n. 10262 del 18/05/1989 Ud. (dep. 12/07/1989) Rv. 181822 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA PRIMA DELL'UDIENZA - RINUNCIA DELL'IMPUTATO A COMPARIRE - ASSENZA IN DIBATTIMENTO - VALIDITÀ DEL GIUDIZIO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA PRIMA DELL'UDIENZA - RINUNCIA DELL'IMPUTATO A COMPARIRE - ASSENZA IN DIBATTIMENTO - VALIDITÀ DEL GIUDIZIO.*
Deve ritenersi realizzata la condizione della presenza dell'imputato nel dibattimento, richiesta dalla legge per l'instaurazione del giudizio direttissimo tipico, di cui al primo comma dell'art. 502 cod. proc. pen., qualora l'imputato stesso, dopo la contestazione dell'accusa in Sede di interrogatorio e messo a conoscenza della data di celebrazione del giudizio, abbia dichiarato di non volersi presentare in udienza. Invero, alla contestazione dell'accusa ha fatto seguito una assenza per rinuncia dell'imputato, in conformità al diritto riconosciutogli dall'art. 427 cod. proc. pen., che non ha impedito la regolare Costituzione del rapporto processuale. (Conf mass n 156417; (Conf mass n 149496).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)