Sez. 2, Sentenza n. 11467 del 11/06/1982 Ud. (dep. 27/11/1982) Rv. 156417 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PRESENZA DELL'IMPUTATO - RINUNCIA A COMPARIRE - VALIDITÀ DEL GIUDIZIO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PRESENZA DELL'IMPUTATO - RINUNCIA A COMPARIRE - VALIDITÀ DEL GIUDIZIO.*
La condizione della presenza dell'imputato nel dibattimento, prevista dalla legge per l'instaurazione del giudizio direttissimo, deve ritenersi realizzata quando l'imputato stesso, dopo essere stato regolarmente interrogato e messo a conoscenza della data di celebrazione del giudizio, abbia rinunciato a comparire, avvalendosi del diritto riconosciutogli dall'art. 427 cod. proc. pen.. (Conf mass n 145675; (V mass n 099261; (V mass n 137047).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)