Sez. 5, Sentenza n. 2698 del 25/02/2002 (Rv. 552487 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - IN GENERE | Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto - Ambito applicativo - Atto dichiarato nullo per simulazione assoluta - Diritto al rimborso - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'irrilevanza, sancita dall'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della nullità e dell'annullabilità dell'atto, ai fini del pagamento dell'imposta di registro, si asplica i suoi riflessi sia ai fini dell'ipotesi di istanza di restituzione dell'imposta assolta, sia ai fini di quella dell'imposta complementare pretesa dall'ufficio a seguito di rettifica del valore, atteso che la norma non introduce alcuna distinzione al riguardo. Ed è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986 - basata sulla considerazione che l'atto nullo per simulazione assoluta non comporta trasferimento di ricchezza e quindi non è indice di capacità contributiva -, poiché l'atto nullo, pur non essendo convalidabile, non è privo di effetti verso i terzi ed i creditori (artt. 1415 e 1416 cod. civ.), e, d'altra parte, l'intenzionalità della nullità o dell'annullabilità implica che le parti hanno interesse al compimento dell'atto medesimo, anche se nullo, e ne devono quindi sopportare gli oneri.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 38, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)