Sez. 5, Sentenza n. 11083 del 07/05/2008 (Rv. 603490 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - IN GENERE | Effetti - Obbligo di registrazione dell'atto e pagamento dell'imposta - Cessazione - Esclusione - Diritto alla restituzione dell'imposta assolta - Insorgenza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - IN GENERE
In tema di imposta di registro ed INVIM, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la nullità o l'annullabilità dell'atto che costituisce il presupposto dell'imposizione non incidono sull'obbligo di chiedere la registrazione dell'atto né su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta, tanto principale quanto complementare, ma costituiscono soltanto titolo per ottenere la restituzione dell'imposta assolta, la cui insorgenza è subordinata non già alla mera declaratoria della nullità o al mero annullamento dell'atto con sentenza passata in giudicato, bensì all'accertata contemporanea sussistenza di due ulteriori condizioni, rappresentate dalla non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato la caducazione dell'atto, e dall'insuscettibilità di ratifica, convalida o conferma dello stesso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)