Sez. 1, Ordinanza n. 749 del 07/03/1979 Cc. (dep. 21/04/1979) Rv. 141843 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO FONDATO SULLA SOLA PERICOLOSITA DELLO IMPUTATO - LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO FONDATO SULLA SOLA PERICOLOSITA DELLO IMPUTATO - LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
In base al disposto dell'art 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n 152, osta alla concessione della liberta provvisoria la sola sussistenza della pericolosita sociale dell'imputato, ossia quella pericolosita che si desume dalla gravita del fatto e dalla personalita dell'imputato. Pertanto, legittimamente viene negato il beneficio in parola anche in Mancanza di ragioni processuali. (nella specie l'ipotesi di accusa riguardava i reati di spaccio di eroina, tentata rapina, associazione per delinquere avente per scopo lo spaccio di eroina e porto illegale di armi).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)