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Sez. 6, Sentenza n. 17799 del 06/02/2014 Ud. (dep. 28/04/2014) Rv. 260158 - 01

PARTE CIVILE - DANNI | Esercizio dell'azione civile nel processo penale - Prescrizione del diritto - Regole applicabili.
Stato
decisa il 2014-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260158-01

PARTE CIVILE - DANNI

L'art. 2947 cod. civ. va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)