Sez. 5, Sentenza n. 1463 del 10/11/2010 Ud. (dep. 19/01/2011) Rv. 249047 - 01
PARTE CIVILE - DANNI | Esercizio dell'azione nel processo penale - Prescrizione del diritto - Regole applicabili.
PARTE CIVILE - DANNI
L'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno da reato comporta l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo, e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)