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Sez. 5, Sentenza n. 1463 del 10/11/2010 Ud. (dep. 19/01/2011) Rv. 249047 - 01

PARTE CIVILE - DANNI | Esercizio dell'azione nel processo penale - Prescrizione del diritto - Regole applicabili.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249047-01

PARTE CIVILE - DANNI

L'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno da reato comporta l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo, e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)