Sez. 5, Sentenza n. 28598 del 07/04/2017 Ud. (dep. 08/06/2017) Rv. 270243 - 01
PARTE CIVILE - DANNI | Esercizio dell'azione civile nel processo penale - Prescrizione - Interruzione - Atti rilevanti - Termine - Disciplina prevista per il reato - Applicabilità - Conseguenze.
PARTE CIVILE - DANNI
L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che il termine per il suo esercizio, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., è quello previsto per la estinzione del reato, qualora più lungo, e lo stesso non è solo interrotto dalle vicende di cui agli artt. 2943 e 2944 cod. civ., ma anche dal compimento degli atti di cui all'art. 160 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)