Sez. L, Sentenza n. 2373 del 04/03/1998 (Rv. 513308 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Capacità lavorativa generica - Nozione - Capacità lavorativa specifica - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)
L'art. 74, T.U. n. 1124 del 1965, in tema di inabilità permanente assoluta o parziale, come conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, si riferisce all'attitudine al lavoro, sicché rileva la capacità lavorativa generica, che è la capacità di svolgere un qualunque lavoro manuale medio, e non la capacità lavorativa rapportata al lavoro specificamente svolto dall'assicurato al momento dell'infortunio o della malattia professionale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)