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Sez. L, Sentenza n. 804 del 29/01/1988 (Rv. 457202 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INABILITÀ PERMANENTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457202-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INABILITÀ PERMANENTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA.*

L'inabilità permanente, come conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, quale prevista dall'art. 74 DPR n. 1124 del 1965 come presupposto del diritto del lavoratore assicurato alla relativa rendita, si riferisce non già alla capacità lavorativa specifica, ossia quella rapportata al particolare lavoro svolto dall'assicurato al momento dell'infortunio o della malattia professionale, né alla capacità lavorativa attitudinale, che tiene conto delle attività lavorative confacenti alle attitudini dell'assicurato, ma alla capacità lavorativa generica, che è quella di svolgere un qualunque lavoro manuale medio, come può desumersi dalle percentuali tabellari delle menomazioni che sono determinate con riferimento esclusivo al tipo di menomazione e senza alcuna considerazione del rapporto tra quest'ultima e l'attività concretamente esercitata dal singolo assicurato. (V 3520/87, mass n 452507; (V 5138/86, mass n 423042).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)