Sez. 4, Sentenza n. 3844 del 09/01/1984 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163874 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICATE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICATE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
In tema di sanzioni sostitutive applicate su richiesta dello imputato, ai sensi dell'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice non può disporre la sospensione condizionale della pena di cui all'art. 165 cod. pen.. invero tale beneficio ha come presupposto una sentenza di condanna e comporta la Estinzione del reato a condizione che il condannato non commetta nei termini stabiliti un delitto o una contravvenzione della stessa indole e pertanto non è consentito nel caso di sentenza emessa in base all'art. 77 legge citata, con cui viene dichiarata l'Estinzione del reato perché in caso contrario si verrebbe a profilare una duplice Estinzione del reato in tempi diversi, l'una certa ed immediata e l'altra successiva ed eventuale. (Conf mass n 161831; (Conf mass n 161333; (Conf mass n 157904).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)