Sez. 5, Sentenza n. 414 del 22/11/1984 Ud. (dep. 14/01/1985) Rv. 167411 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PENA SOSTITUTIVA - APPLICAZIONE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - INAPPLICABILITÀ.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PENA SOSTITUTIVA - APPLICAZIONE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - INAPPLICABILITÀ.*
L'istituto della sospensione condizionale della pena è incompatibile con l'applicazione delle sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato, sia perché, in questa ipotesi, non viene pronunciata una sentenza di condanna, ma una declaratoria d'Estinzione del reato, sia perché la possibilità concessa all'imputato di evitare il giudizio e di ottenere la Estinzione del reato, accettando preventivamente l'irrogazione di una sanzione, fa sì che, l'effettiva esecuzione della sanzione medesima costituisca il "prezzo" del patteggiamento. (Conf mass n 165431; (Conf mass n 164910; (Conf mass n 164800; (Conf mass n 163874; (Conf mass n 163414).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)