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Sez. L, Sentenza n. 1554 del 03/02/2003 (Rv. 560225 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta - Presupposto - Anzianità minima di cinque anni ex art. 5 legge n. 292 del 1984 - Periodi di lavoro svolti in compartimenti diversi - Computabilità.
Stato
decisa il 2003-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560225-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI

L'anzianità minima di cinque anni, necessaria, ai sensi dell'art. 5, comma settimo, della legge 10 luglio 1984 n. 292 (nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato), per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, deve essere computata tenendo conto - stante l'unicità del rapporto di lavoro - del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendentemente dal fatto che l'espletamento di esse (nello stesso profilo della stessa categoria) sia avvenuto a seguito di nomine conseguite in compartimenti diversi. (Nella specie, relativa a dipendente che, nominato macchinista in un compartimento a seguito di concorso pubblico, aveva conseguito - partecipando a nuovo concorso - una seconda nomina a macchinista nel compartimento di Napoli, la S.C., escludendo che vi fosse stata novazione del rapporto, ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che per la maturazione dell'anzianità quinquennale dovesse tenersi conto della prima nomina anziché della seconda).

Riferimenti normativi: Legge 06/02/1979 num. 42 art. 16, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 2, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)