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Sez. L, Sentenza n. 23333 del 15/12/2004 (Rv. 578616 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta - Presupposto - Anzianità minima di cinque anni - Calcolo - Periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inferiori - Necessità - Espletamento di dette mansioni a seguito di nomine in compartimenti diversi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578616-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI

L'anzianità minima necessaria, ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292 e della successiva contrattazione collettiva per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, deve essere computata tenendo conto - stante l'unicità del rapporto di lavoro - del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendentemente dal gatto che l'espletamento di esse (nello stesso profilo della stessa categoria) sia avvenuto a seguito di nomine conseguite in compartimenti diversi.

Riferimenti normativi: Legge 06/02/1979 num. 42 art. 16, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 2, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 5 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)