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Sez. 1, Sentenza n. 15324 del 05/07/2006 (Rv. 591264 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pubblica amministrazione - Difesa e rappresentanza in giudizio - Delega a funzionario - Natura - Atto amministrativo di investitura di funzioni - Riferibilità anche a una generalità di controversie future - Sussistenza - Conseguenze - Cessazione dalla carica prima del giudizio della persona fisica conferente la delega - Perdita di efficacia della delega - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591264-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La delega rilasciata dall'autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa nel giudizio di opposizione in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 23, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell'art. 83 cod. proc. civ., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future, che, in quanto tale, non perde "eo ipso" di efficacia per il sol fatto che la persona fisica che ha rilasciato la delega sia cessata dalla carica (nella specie, di prefetto) prima dell'inizio del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)