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Sez. 2, Sentenza n. 9842 del 24/04/2010 (Rv. 612614 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Costituzione in giudizio della P.A. - Funzionario delegato - Sottoscrizione della comparsa di risposta e dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612614-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio della P.A. nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, è sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità, in quanto la delega rilasciata dall'autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell'art. 83 cod. proc. civ., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)