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Sez. 2, Sentenza n. 21260 del 05/10/2009 (Rv. 609516 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Trasporto - Formulario di accompagnamento - Dati da inserire - Art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 - Previsione di ulteriori dati individuati dal d.m. 1° aprile 1998, n. 145 - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609516-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina dei rifiuti, l'art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 1 indica soltanto alcuni dati che "in particolare" devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto ed al comma 5 demanda all'autorità amministrativa l'adozione del modello uniforme di documento, con ciò presupponendo l'integrabilità dei dati anzidetti, mediante l'inserimento di ulteriori elementi coerenti con il risultato perseguito dalla norma. Ne deriva, quindi, che legittimamente il d.m. 1 aprile 1998, n. 145 ha prescritto, tra l'altro, la necessità dell'indicazione nel formulario degli orari del trasporto dei rifiuti, elemento utile ai fini di una completa tracciabilità di tale attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, DM Ambiente 01/04/1998 art. 145, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)