Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29593 del 11/12/2017 (Rv. 647170 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sanzione amministrativa di cui agli art. 126 bis e 180 del codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di conoscere l'identità del conducente - Sussistenza – Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile, nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, della circolazione dello stesso, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicarla all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta per contestare un'infrazione amministrativa, rispondendo, per l'inosservanza di tale dovere di collaborazione, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza su tale affidamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/04/1992 num. 285 art. 126 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 20/04/1992 num. 285 art. 180 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)