Sez. 2, Sentenza n. 12842 del 03/06/2009 (Rv. 608469 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare l'identità del soggetto alla guida - Inosservanza - Sanzione amministrativa prevista dagli art. 126 - bis e 180 del codice della strada - Configurabilità - Sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale - Incapacità del proprietario di identificare il conducente - Esenzione dalla responsabilità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa. L'inosservanza di tale dovere di collaborazione è sanzionata, in base al combinato disposto degli art. 126-bis e 180 del codice della strada, alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005, senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis, Cod. Strada art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)