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Sez. L, Sentenza n. 24577 del 31/10/2013 (Rv. 628526 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Art. 25 del c.c.n.l. 6 luglio 1995 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali - Termine per la conclusione del procedimento disciplinare - Perentorietà - Termine per la contestazione - Natura ordinatoria - Fondamento - Successiva previsione contrattuale di perentorietà del termine - Irretroattività.
Stato
decisa il 2013-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628526-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti e in caso di applicazione della normativa di cui all'art. 25 del c.c.n.l. 6 luglio 1995 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, solo il termine finale per la conclusione del procedimento disciplinare è perentorio, mentre il termine per la contestazione - meramente interno e funzionale a scandire le fasi del procedimento disciplinare stesso - ha carattere ordinatorio, trovando tale interpretazione riscontro nella espressa perentorietà riconosciuta anche a detto termine dalle successive disposizioni pattizie, aventi valenza non retroattiva.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 06/07/1995 art. 24, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 25, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)