Sez. L, Sentenza n. 6091 del 12/03/2010 (Rv. 612125 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termini previsti dal contratto collettivo - Per la conclusione del procedimento - Perentorietà - Conseguenze - Inosservanza - Nullità della sanzione - Termini volti a scandire le fasi del procedimento disciplinare - Carattere ordinatorio - Conseguenze - Inosservanza - Nullità della sanzione - Condizioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di sanzioni disciplinari, qualora il contratto collettivo - nella specie del comparto Regioni e Autonomie locali - preveda termini volti a scandire le fasi del procedimento disciplinare e un termine per la conclusione di tale procedimento, solo quest'ultimo é perentorio, con conseguente nullità della sanzione in caso di inosservanza, mentre i termini interni sono ordinatori e la violazione di essi comporta la nullità della sanzione solo nel caso in cui l'incolpato denunci, con concreto fondamento, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà della sua difesa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 24 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)