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Sez. 1 - , Sentenza n. 48433 del 10/10/2019 Ud. (dep. 28/11/2019) Rv. 277821 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Astensione dalle udienze - Termine per la comunicazione alla cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero - Natura - Termine libero - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2019-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277821-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

Ai fini del computo del termine di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza, entro cui, ai sensi dell'art. 3, lett. b), del Codice di autoregolamentazione delle astensioni, deve essere comunicata dal difensore l'adesione all'astensione mediante atto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero procedente, le unità di tempo, essendo detto termine fissato solo nel momento finale, si computano intere e libere, secondo quanto previsto dall'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente esclusione dal calcolo del "dies ad quem" e senza che, nell'ipotesi di scadenza in giorno festivo, possa trovare applicazione la proroga al giorno successivo non festivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 12/06/1990 num. 146 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)