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Sez. 6, Sentenza n. 4634 del 12/01/1982 Ud. (dep. 04/05/1982) Rv. 153556 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - REGIME SUCCESSIVO ALLA LEGGE 534/77 - SANATORIA PROGRESSIVA - CONDIZIONI - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - IPOTESI.*
Stato
decisa il 1982-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153556-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - REGIME SUCCESSIVO ALLA LEGGE 534/77 - SANATORIA PROGRESSIVA - CONDIZIONI - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - IPOTESI.*

Dopo le innovazioni apportate all'art. 185 cod. proc. pen. dalla legge 534/77, art. 6, le nullità riflettenti l'intervento e la difesa dell'imputato sono sempre rilevabili di ufficio ma sono soggette a sanatoria progressiva, nel senso che vanno rilevate non oltre le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, se si sono verificate in Sede istruttoria, e non oltre la definizione del grado successivo quando si sono verificate in primo grado. La eccezione è quella concernente le nullità derivanti, nel dibattimento, dalla omessa citazione dell'imputato o del difensore; per la deduzione di esse vale soltanto la preclusione del giudicato. (Conf mass n 143439; (Conf mass n 139985; (V mass n 141163; (V mass n 141780; (V mass n 142402; (V mass n 146203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)