Sez. 1, Sentenza n. 9787 del 14/06/1979 Ud. (dep. 16/11/1979) Rv. 143439 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - NULLITA RELATIVE - SANATORIE GENERALI - NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - NULLITA RELATIVE - SANATORIE GENERALI - NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA.*
In conseguenza delle innovazioni apportate all'art 185 del codice di procedura penale dall'art 6 della legge n 334 del 1977, continuano ad essere insanabili e rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento fino al giudicato, soltanto le nullita che riguardano la capacita e la Costituzione del giudice o la iniziativa del pubblico ministero ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore al dibattimento, mentre le altre nullita concernenti l'intervento e la difesa dell'imputato continuano ad essere rilevabili di ufficio, ma sono soggette ad una sanatoria progressiva, nel senso, cioe, che perche questa non si verifichi, devono essere rilevate dal giudice o dedotte dalle parti non oltre il compimento delle formalita di apertura del dibattimento di primo grado, se si sono verificate nell'istruzione, e non oltre la definizione del grado successivo del giudizio, quando si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio. (Conf mass n 139985).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)