diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2546 del 03/05/1979 (Rv. 398870 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - EFFETTI DELL'ANNOTAZIONE IN CONTO - CREDITI VERSO TERZI - PRESUNZIONE DI CLAUSOLA "SALVO INCASSO" - INOPERATIVITA - CONDIZIONI - CONTRARIA VOLONTA DELLE PARTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398870-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - EFFETTI DELL'ANNOTAZIONE IN CONTO - CREDITI VERSO TERZI - PRESUNZIONE DI CLAUSOLA "SALVO INCASSO" - INOPERATIVITA - CONDIZIONI - CONTRARIA VOLONTA DELLE PARTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di inclusione in conto corrente bancario di un credito del cliente verso terzi, la presunzione di clausola "salvo incasso", fissata dall'art 1829 cod civ, non opera in caso di contraria volonta delle parti, e tale volonta, ove detta inclusione avvenga mediante girata di titolo di credito, puo essere desunta non solo dal fatto che la girata medesima sia piena, non per l'incasso, ma anche da altre circostanze di fatto, quale l'inequivoco comportamento della banca.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 17, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 18, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 19, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)