Sez. 1, Sentenza n. 9838 del 19/07/2001 (Rv. 548325 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Delibera - Produzione nel prosieguo del giudizio - Conseguenti regolarizzazione del contraddittorio e ratifica dell'attività svolta dal difensore - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie in tema di produzione successiva a sentenza non definitiva d'appello dichiarativa della contumacia dell'ente pubblico.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
La delibera di autorizzazione a stare in giudizio, richiesta dalla legge per gli enti pubblici, se prodotta nel corso del giudizio, rende regolare il contraddittorio e ratifica l'attività svolta dal difensore, a meno che il giudice di merito non abbia già rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla invalidità dell'atto compiuto in mancanza della delibera e con il limite della formazione del giudicato, sulla questione sostanziale dedotta, che preclude la proposizione o la riproposizione della relativa questione, conseguendone che la produzione della delibera, nel prosieguo del giudizio dopo una sentenza di appello non definitiva che, senza decidere nel merito della controversia, aveva dichiarato la contumacia dell'ente per la mancata produzione, regolarizza la costituzione in giudizio e rende ammissibile l'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)