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Sez. L, Sentenza n. 11612 del 09/05/2008 (Rv. 603237 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Cassa previdenza e assistenza geometri - Pensione di anzianità - Regolamento in materia di incompatibilità - Estensione dell'incompatibilità a qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale - Nullità per contrasto con norme imperative - Fondamento - Fattispecie in tema di pensionato titolare della carica di consigliere di amministrazione di una banca di credito cooperativo.
Stato
decisa il 2008-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603237-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA

È nulla per contrasto con norme imperative - comportando una compressione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost. (v. Corte cost. nn. 137 del 2006, 73 del 1992 e 437 del 2002) - la disposizione di cui all'art. 3 del regolamento della Cassa previdenza ed assistenza geometri, come sostituito dalla deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997, che ha introdotto, quale ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla pensione di anzianità, lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, dipendente o autonomo, anche di natura occasionale. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio su esteso in relazione ad un pensionato titolare della carica di consigliere di amministrazione di una banca di credito cooperativo).

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)